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Legge 104 per l'OSS: permessi, sede e smart working
Diritti e CCNL

Legge 104 per l'OSS: permessi, sede e smart working

Aggiornato il 6 min di lettura

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In 30 secondi

  1. La legge 104 dà 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità grave.
  2. Più familiari possono alternarsi, ma i giorni restano 3 in totale per ogni assistito.
  3. Nel comparto sanità i permessi si possono usare anche a ore, fino a 18 ore mensili.

Assistere un genitore anziano o un figlio con disabilità e lavorare a turni è una realtà per tanti OSS. La legge 104 non serve solo per i tre giorni di permesso: ci sono regole su chi può chiederli, come si dividono tra familiari, la sede di lavoro e la flessibilità. Conoscerle ti evita di rinunciare a un diritto per non sapere come chiederlo.

Chi ha diritto ai 3 giorni

L'art. 33, comma 3, della legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, tre giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3) che non sia ricoverata a tempo pieno.

Possono chiederli:

  • il coniuge, la parte di un'unione civile e il convivente di fatto;
  • i parenti e gli affini entro il secondo grado;
  • in alcune situazioni previste dalla legge, anche parenti e affini di terzo grado.

Il diritto richiede che la disabilità sia accertata come "grave": non basta un'invalidità generica.

  • 3 giorni

    Permesso mensile retribuito per assistito (art. 33, comma 3)

  • 18 ore

    Tetto mensile se i permessi si usano a ore (CCNL 2022-24)

  • 20

    Giorno del mese precedente entro cui programmare, per i turnisti

  • 150 km

    Distanza oltre la quale va documentato il viaggio

La mappa dell’argomento

Legge 104 per l'OSS

  • Permessi

    • 3 giorni al mese retribuiti
    • Anche a ore: fino a 18 ore
  • Chi li chiede

    • Coniuge, convivente, unito civilmente
    • Parenti e affini fino al 2° grado
  • Sede

    • Sede più vicina, dove possibile
    • Niente trasferimento senza consenso
  • Flessibilità

    • Priorità per smart working o altre forme
    • Solo se compatibile con il servizio

Comparto sanità e settore privato

Comparto sanitàSettore privato
Permessi di legge3 giorni al mese3 giorni al mese
Uso a oreFino a 18 ore mensiliVerifica il tuo contratto
ProgrammazioneMensile, turnisti entro il 20Secondo il tuo contratto

Più familiari possono alternarsi

Dopo la riforma del D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, i permessi per la stessa persona possono essere usati da più aventi diritto, che si alternano, entro il limite complessivo di tre giorni al mese per l'assistito. Non si sommano: se due fratelli assistono la mamma, i giorni sono comunque tre al mese in totale.

Il decreto ha anche equiparato il convivente di fatto al coniuge e ha aggiunto, all'art. 2-bis della legge 104, il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usano questi benefici.

Il fatto 💡: puoi essere tu a essere la persona con disabilità grave. Il comma 6 dell'art. 33 permette al lavoratore maggiorenne con disabilità in situazione di gravità di usare gli stessi permessi per sé, con il diritto a scegliere, dove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza consenso.

I 3 giorni mensili della legge 104: chi può chiederli e come si ripartiscono

Per il comparto sanità: 3 giorni o 18 ore

Il CCNL Comparto Sanità 2022-2024 (art. 39) conferma il diritto ai tre giorni "ove ne ricorrano le condizioni" e aggiunge regole pratiche:

  • i permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima;
  • si possono fruire anche a ore, per un totale di 18 ore mensili; se si modifica una richiesta già programmata, la modifica è possibile solo a giornata intera;
  • bisogna fare una programmazione mensile dei giorni o delle ore, di norma comunicata all'inizio di ogni mese; per chi lavora a turni la comunicazione va fatta entro il giorno 20 del mese precedente;
  • in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può arrivare nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro di quel giorno;
  • per chi ha il part-time si fa il riproporzionamento.

Queste norme valgono per i dipendenti del comparto sanità con questo contratto. Se lavori nel privato (RSA, cooperative, strutture accreditate) la legge si applica, ma le regole sulla programmazione e sulle ore vanno verificate nel contratto che ti viene applicato.

Attenzione ⚠️: se la persona assistita abita a più di 150 chilometri, l'art. 33 (comma 3-bis) richiede di documentare il raggiungimento del luogo di residenza con un titolo di viaggio o altra idonea documentazione. Mancando i requisiti, o quando l'amministrazione o l'INPS accertano che non ci sono più, i diritti decadono (comma 7-bis), fatti salvi i profili disciplinari.

Sede di lavoro e flessibilità

  • Sede più vicina: chi assiste una persona con disabilità grave ha il diritto di scegliere, dove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita (comma 5) e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
  • Smart working e flessibilità: chi usa i permessi dei commi 2 o 3 ha priorità nell'accesso al lavoro agile o ad altre forme di flessibilità, fatte salve condizioni di miglior favore dei contratti collettivi (comma 6-bis). Il CCNL ricorda che per chi assiste familiari con disabilità grave si possono estendere i giorni di lavoro agile, previo accordo individuale. Per un OSS in reparto il lavoro agile di norma non è praticabile, ma la priorità vale per altre forme di flessibilità organizzativa compatibili con il servizio.
  • Madre o padre di un minore con disabilità grave: ha diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni del bambino, in alternativa al prolungamento del congedo parentale (comma 2).

In pratica 🔧: prima di chiedere i permessi, sistema tre cose: il verbale di accertamento della disabilità in situazione di gravità, un accordo con gli altri familiari su chi li usa e quando, e la programmazione al responsabile entro i termini del tuo contratto. Per le scadenze e le procedure di domanda, che dipendono dal tuo datore di lavoro, chiedi all'ufficio del personale.

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Tu sì: conosci i tuoi diritti, programmi i permessi nei termini, documenti quando richiesto, ti accordi con gli altri familiari.

Tu non: usi i permessi per altro (rischio di decadenza e provvedimenti disciplinari), dai per scontato che valgano senza il riconoscimento della gravità, né che valgano oltre i tre giorni complessivi per assistito.

Gli errori da evitare

  • Usare i permessi per esigenze diverse dall'assistenza
  • Non programmare entro i termini (per i turnisti, entro il 20 del mese precedente) e poi trovarsi senza copertura
  • Pensare che ogni familiare abbia tre giorni propri: sono tre in totale per assistito
  • Dimenticare che serve la gravità accertata, non una semplice invalidità
  • Non documentare la distanza oltre 150 km
  • Non chiedere priorità su sede e flessibilità quando se ne ha diritto

In sintesi

AspettoRegola
Permessi3 giorni al mese, retribuiti, con contribuzione figurativa (art. 33 c. 3)
ChiConiuge, unito civilmente, convivente di fatto, parenti e affini fino al 2° grado (3° in alcuni casi)
RipartizionePiù familiari possono alternarsi, entro 3 giorni complessivi per assistito
A ore (comparto sanità)Fino a 18 ore mensili (CCNL 2022-24, art. 39)
ProgrammazioneMensile; per i turnisti entro il 20 del mese precedente
SedeScelta dove possibile della sede più vicina; niente trasferimento senza consenso
FlessibilitàPriorità per smart working o altre forme (c. 6-bis)
Oltre 150 kmDocumentare il viaggio (c. 3-bis)

Fonti: Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 · D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, art. 3 (modifiche alla legge 104 e art. 2-bis) · CCNL Comparto Sanità 2022-2024, art. 39 (permessi previsti da disposizioni di legge). Verifica il testo applicato al tuo ente.

Cosa fare adesso

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Stampa la scheda di una pagina con i passi principali, da tenere in reparto o salvare in PDF.

📖 Parole difficili

Convivente di fatto:
Persona equiparata al coniuge ai fini della legge 104 dal 13 agosto 2022.
Affini:
Parenti del coniuge, per esempio suoceri e cognati.
Contribuzione figurativa:
Contributi accreditati dallo Stato per i giorni di permesso.

Da ricordare

  • I 3 giorni sono per assistito, non per familiare: non si sommano.
  • Serve la gravità accertata: un'invalidità generica non basta.
  • Usa i permessi solo per l’assistenza: altrimenti rischi decadenza e provvedimenti disciplinari.
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Vincenzo Talia

Vincenzo Talia

OSS dal 2012, fondatore di Portale OSS.

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