
Il nuovo profilo OSS 2025: cosa cambia dopo 24 anni
In 30 secondi
- Un DPCM del 2025 fissa il nuovo profilo dell'OSS e supera lo storico accordo del 2001.
- Si allargano i contesti di lavoro ufficiali e cambia l'accesso ai corsi di formazione.
- Chi possiede già la qualifica OSS non deve rifare il corso: l'attestato resta valido.
Per 24 anni la figura dell'OSS in Italia si è basata su un solo documento: l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Nel 2024-2025 quel documento è stato ufficialmente superato, e la notizia è passata sotto silenzio per molti di noi che lavoriamo in reparto.
Cosa è successo, con le date esatte
Il fatto 💡: il 3 ottobre 2024 Governo, Regioni e Province autonome hanno firmato un nuovo accordo (Rep. Atti n. 175/CSR) che rivede il profilo professionale dell'operatore sociosanitario istituito nel 2001. L'accordo è stato poi modificato il 18 dicembre 2024 (Rep. Atti n. 261/CSR) e recepito ufficialmente con DPCM del 25 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025.
Lo stesso giorno è stato varato un secondo DPCM (28 febbraio 2025) che istituisce una figura completamente nuova, l'assistente infermiere — un percorso avanzato riservato a chi è già in possesso della qualifica OSS. Ne parlo in un articolo dedicato.
- 24
Anni trascorsi dal primo accordo del 2001 alla riforma
- 22
Articolo del DPCM che dichiara disapplicato l'accordo del 2001
- 9
Articolo del DPCM sull'idoneità medica prima del corso
La mappa dell’argomento
Nuovo profilo OSS 2025
Cosa cambia nei corsi
- Visita medica di idoneità obbligatoria già prima del corso
- Prove di esame aggiornate secondo le delibere regionali
Nuovi contesti di lavoro
- Strutture penitenziarie
- Ambito scolastico
- Strutture psichiatriche
Per chi lavora già
- L'attestato già ottenuto resta valido
- Nessun obbligo di riqualificazione
- Accesso possibile al nuovo percorso per assistente infermiere
Attuazione
- Vecchio accordo del 2001 disapplicato formalmente
- Recepimento affidato a delibere regionali nel 2025-2026
Confronto tra vecchio e nuovo profilo
| Profilo 2001 | Nuovo profilo 2025 | |
|---|---|---|
| Base normativa | Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2001 | DPCM 25 marzo 2025 (GU 21 giugno 2025) |
| Stato normativo | Disapplicato dall'art. 22 del nuovo DPCM | In vigore e in recepimento nelle Regioni |
| Sorveglianza sanitaria | Prevista dopo l'assunzione in servizio | Idoneità medica obbligatoria prima del corso |
| Contesti espliciti | Ospedaliero, domiciliare e residenziale | Aggiunti scuola, carceri e psichiatria |
Cosa è successo, in ordine
22 febbraio 2001
Nasce la figura dell'OSS con l'Accordo Stato-Regioni.
3 ottobre 2024
Governo e Regioni firmano il nuovo accordo (Rep. 175/CSR).
25 marzo 2025
Il nuovo profilo OSS viene recepito con DPCM.
21 giugno 2025
Il DPCM viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142.
2025-2026
Le singole Regioni recepiscono il testo con proprie delibere.
Perché conta davvero
Attenzione ⚠️: l'art. 22 dell'Accordo (recepito dal DPCM) prevede esplicitamente che l'Accordo del 2001 sia "disapplicato" dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. I corsi già autorizzati possono essere portati a compimento, ma entro 24 mesi da quella data devono applicare le nuove disposizioni (art. 22, comma 2). Non è un aggiornamento cosmetico: è una sostituzione formale del documento su cui si basa l'intera nostra professione. Le Regioni lo stanno recependo una per una nel corso del 2025 e del 2026 con proprie delibere — ad esempio la Provincia Autonoma di Trento a febbraio 2026 e la Regione Calabria a giugno 2026, che nella propria delibera cita testualmente la disapplicazione dell'accordo 2001.
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Cosa cambia in concreto (quello che è confermato)
- Contesti operativi ampliati: secondo la sintesi pubblicata da QuotidianoPiù, il nuovo profilo elenca esplicitamente contesti come strutture penitenziarie, ambito scolastico e strutture psichiatriche accanto a quelli tradizionali (ospedaliero, domiciliare, residenziale)
- Sorveglianza sanitaria già durante il corso: l'art. 9 dell'Accordo introduce l'obbligo di accertamento medico di idoneità sanitaria per chi è ammesso ai corsi di formazione, non solo per chi è già assunto — ne parlo nel dettaglio in un altro articolo
- Esame finale: l'art. 17 dell'Accordo prevede una prova teorica scritta e orale più una prova pratica; alcune Regioni, come Trento, l'hanno già recepito con una propria delibera
In pratica 🔧: se hai già la qualifica OSS, il tuo attestato resta valido — l'art. 21 dell'Accordo stabilisce che la qualifica acquisita con l'Accordo del 2001 è equipollente a quella acquisita con il nuovo, quindi non c'è un obbligo di "riqualificarsi". La revisione riguarda principalmente chi si forma da ora in poi e l'organizzazione dei corsi a livello regionale. Se vuoi restare aggiornato, il modo più affidabile è controllare le delibere della tua Regione specifica, perché i tempi di recepimento variano.
In sintesi
| Aspetto | Dato |
|---|---|
| Vecchio accordo | 22 febbraio 2001 |
| Nuovo accordo | 3 ottobre 2024 (Rep. 175/CSR), modificato 18 dicembre 2024 |
| Recepimento | DPCM 25 marzo 2025, GU n. 142 del 21/6/2025 |
| Stato vecchio accordo | Disapplicato (art. 22 dell'Accordo) |
| Chi ha già la qualifica | Attestato resta valido |
| Recepimento regionale | In corso nel 2025-2026, tempi variabili per Regione |
Fonti: Accordo 22 febbraio 2001 (testo integrale) · Accordo 175/CSR del 3 ottobre 2024 (testo integrale) · QuotidianoSanità, esiti Conferenza Stato-Regioni · QuotidianoPiù, sintesi delle novità · Delibera Regione Calabria, giugno 2026
📖 Parole difficili
- Disapplicazione:
- Cessazione formale della validità del vecchio accordo del 2001 con l'entrata in vigore del nuovo DPCM.
- Assistente infermiere:
- Nuova figura istituita con DPCM del 28 febbraio 2025 accessibile a chi possiede già la qualifica OSS.
- Recepimento regionale:
- Approvazione delle norme da parte delle singole Regioni per rendere operativo il decreto sul proprio territorio.
Da ricordare
- L'attestato OSS già conseguito non scade e resta pienamente valido.
- Il vecchio accordo del 2001 è stato disapplicato dall'articolo 22 del DPCM.
- I dettagli pratici dipendono dalle delibere approvate dalla propria Regione.
Domande frequenti
L'attestato già conseguito resta completamente valido e non c'è alcun obbligo di riqualificazione per chi ha già la qualifica. Le novità introdotte riguardano in prevalenza l'organizzazione dei corsi di formazione futuri e la preparazione di chi si qualificherà d'ora in avanti.
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