
Sicurezza sul lavoro dell'OSS: obblighi, diritti, formazione
In 30 secondi
- Il lavoratore deve usare bene i DPI, seguire le istruzioni e segnalare subito carenze e pericoli.
- La formazione va fatta in orario di lavoro e senza costi: generale 4 ore, specifica 4, 8 o 12 ore.
- In caso di pericolo grave e immediato puoi allontanarti senza subire pregiudizio.
Sicurezza sul lavoro non vuol dire solo «mettere i guanti». Per un OSS, tra rischio biologico, movimentazione dei pazienti, punture accidentali e aggressioni, conoscere cosa la legge chiede a te e cosa chiede al datore di lavoro è una forma di tutela. Il testo di riferimento è il D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza), modificato più volte, di recente anche dal decreto-legge 159/2025.
Cosa deve fare il lavoratore
L'articolo 20 parte da un principio: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in base alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In concreto devi:
| Obbligo | Cosa significa in reparto |
|---|---|
| Osservare le disposizioni e le istruzioni | Seguire protocolli e indicazioni su protezione collettiva e individuale |
| Usare correttamente attrezzature, sostanze e dispositivi | Sollevatori, ausili, prodotti chimici: come previsto |
| Usare in modo appropriato i DPI | Guanti, mascherine, camici: indossati e usati bene |
| Segnalare subito carenze e pericoli | Un ausilio rotto, un DPI mancante, un pavimento bagnato: lo dici al datore di lavoro, al dirigente o al preposto |
| Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza | Senza autorizzazione, mai |
| Non compiere di tua iniziativa operazioni che non sono di tua competenza | O che possono compromettere la sicurezza tua o di altri |
| Partecipare alla formazione | Quella organizzata dal datore di lavoro |
| Sottoporti ai controlli sanitari | Le visite del medico competente |
Il fatto 💡: la lettera sulle operazioni «non di competenza» è la stessa logica dei limiti di mansione dell'OSS: se non è compito tuo, non lo fai di tua iniziativa, e questo vale anche per la sicurezza. Per sapere cosa spetta a un OSS vedi le mansioni aggiornate.
In pratica 🔧: nel caso di un pericolo grave e incombente la norma prevede che, in caso di urgenza e nell'ambito delle tue competenze e possibilità, ti adoperi per eliminare o ridurre il pericolo, e che ne dia notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Segnalare serve, e meglio se lo fai per iscritto, così resta traccia.
- 4 ore
formazione generale minima per i lavoratori
- 12 ore
formazione specifica in caso di rischio alto
- 6 ore
aggiornamento, ogni 5 anni dalla fine del corso
- 90%
frequenza minima per accedere alla verifica finale
La mappa dell’argomento
Sicurezza sul lavoro
Il tuo dovere
- Seguire le istruzioni
- Usare bene DPI e ausili
- Segnalare subito i pericoli
La formazione
- In orario di lavoro
- Senza costi per te
- Aggiornamento ogni 5 anni
Pericolo grave
- Puoi allontanarti
- Nessun pregiudizio (art. 44)
- Avvisa colleghi e preposto
Visite mediche
- Obbligo del lavoratore
- Contano come orario di lavoro
- Tranne quelle preassuntive
Ore minime di formazione per classe di rischio
| Generale | Specifica | |
|---|---|---|
| Rischio basso | 4 ore | 4 ore |
| Rischio medio | 4 ore | 8 ore |
| Rischio alto | 4 ore | 12 ore |
La formazione: cosa spetta e quando
Il datore di lavoro deve garantire a ogni lavoratore una formazione sufficiente e adeguata: concetti di rischio, danno e prevenzione, organizzazione aziendale della prevenzione, diritti e doveri di tutti, rischi legati alla mansione e al settore, tenendo conto anche delle conoscenze linguistiche (art. 37).
- Quando: all'inizio del rapporto di lavoro, quando cambi mansione o vieni trasferito, e quando vengono introdotte nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Il Ministero del Lavoro ha chiarito nelle FAQ sull'Accordo 2025 che la formazione va fatta nei momenti indicati dall'articolo 37 e non «entro 60 giorni dall'assunzione».
- Dove e a che prezzo: durante l'orario di lavoro e senza costi per il lavoratore.
- Ripetizione: la formazione va ripetuta periodicamente, secondo l'evoluzione dei rischi.
Quante ore: l'Accordo Stato-Regioni 59/2025
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025) fissa durata e contenuti minimi dei corsi. Per i lavoratori:
| Corso | Durata minima |
|---|---|
| Formazione generale | 4 ore |
| Formazione specifica, rischio basso | 4 ore |
| Formazione specifica, rischio medio | 8 ore |
| Formazione specifica, rischio alto | 12 ore |
| Aggiornamento | 6 ore, ogni 5 anni dalla data di fine corso |
L'aggiornamento va fatto prima della scadenza anche quando cambia la valutazione dei rischi o quando le verifiche sull'efficacia della formazione lo rendono necessario. Per essere ammessi alla verifica finale occorre aver frequentato almeno il 90% delle ore, e l'attestato è valido su tutto il territorio nazionale.
Il fatto 💡: tra il 19 maggio 2025 e il 19 maggio 2026 si potevano ancora avviare corsi secondo i precedenti accordi, poi abrogati. Dai corsi avviati dal 19 maggio 2026 valgono le nuove regole.
Attenzione ⚠️: la classe di rischio dipende dal codice ATECO dell'azienda. Nell'Allegato IV dell'Accordo la sanità e l'assistenza sociale (settore Q) rientrano nel rischio alto, con l'assistenza sociale non residenziale (codice 88) nel rischio medio. Guarda sul tuo attestato quale corso e quante ore risultano.
Pericolo grave e immediato: l'articolo 44
Se il pericolo è grave, immediato e non evitabile e ti allontani dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non puoi subire pregiudizio alcuno e devi essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Se in quella situazione non riesci a contattare il superiore e prendi misure per evitare le conseguenze del pericolo, non subisci pregiudizio per quell'azione, a meno che tu abbia commesso una grave negligenza.
Attenzione ⚠️: l'articolo riguarda un pericolo davvero grave e immediato, non ogni situazione scomoda. Se devi allontanarti da un'area pericolosa, per esempio per una minaccia violenta, avvisa subito colleghi e preposto e segui il protocollo di emergenza della struttura: non lasciare nessuno senza che qualcuno sappia cosa sta succedendo.
Visite del medico competente
I controlli sanitari previsti dal decreto, o disposti dal medico competente, sono un tuo obbligo, ma con una tutela: dopo il decreto-legge 159/2025 devono essere computati nell'orario di lavoro, tranne quelli fatti prima dell'assunzione. Cosa chiedere e cosa aspettarsi dalle visite è nell'articolo sulla sorveglianza sanitaria.
La Gazzetta dell'OSS
Proteggi la schiena e le mani: un consiglio ogni martedì
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Aggressioni e condotte moleste
Il decreto-legge 159/2025 ha aggiunto tra le misure generali di tutela (art. 15) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori. Per chi lavora con pazienti agitati, familiari tesi o turni di notte, è un riferimento utile. Cosa fare se succede è in Ti hanno aggredito in turno: le prime 24 ore.
Cosa fare se qualcosa non va
- Segnala subito al preposto, al dirigente o al datore di lavoro, meglio per iscritto
- Informa il RLS, se c'è, soprattutto se il problema riguarda più colleghi
- Conserva una copia della segnalazione e annota data e circostanze
- In caso di pericolo grave e immediato, ricorda l'articolo 44 e metti in sicurezza prima di tutto te stesso e le persone assistite
Dove finisce la tua competenza
Tu non: valuti i rischi dell'azienda, scegli quali DPI acquistare, organizzi la formazione, decidi di tua iniziativa operazioni o manovre fuori dalla tua mansione, rimuovi o modifichi un dispositivo di sicurezza.
Tu sì: segui le istruzioni, usi correttamente DPI e ausili, segnali subito carenze e pericoli, partecipi a formazione e visite, ti informi quando qualcosa non è chiaro.
In sintesi
| Punto | Cosa ricordare |
|---|---|
| Norma | D.Lgs. 81/2008, modificato di recente dal D.L. 159/2025 |
| Tuo dovere | Seguire le istruzioni, usare bene i DPI, segnalare, non uscire dalla tua competenza |
| Formazione | All'inizio del rapporto, in orario di lavoro, senza costi |
| Ore minime | Generale 4; specifica 4, 8 o 12 secondo il rischio; aggiornamento 6 ogni 5 anni |
| Pericolo grave | Puoi allontanarti senza subire pregiudizio (art. 44) |
| Visite del medico competente | Contano come orario di lavoro, tranne le preassuntive |
Approfondisci
- Igiene delle mani e DPI
- Sorveglianza sanitaria: cosa chiedere al medico competente
- Puntura con ago usato: cosa fare subito
- Movimentazione del paziente: proteggi la tua schiena
Fonti: D.Lgs. 81/2008, art. 20 (testo coordinato aggiornato) · art. 37 · art. 44 · art. 15 · Ministero del Lavoro, Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 · Ministero del Lavoro, FAQ sull'Accordo · Testo dell'Accordo (Allegato IV e durate)
Cosa fare adesso
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Stampa la scheda di una pagina con i passi principali, da tenere in reparto o salvare in PDF.
📖 Parole difficili
- Preposto:
- Una delle persone a cui segnali subito carenze e pericoli, insieme al datore di lavoro e al dirigente.
- Medico competente:
- Il medico che dispone i controlli sanitari previsti dal decreto per i lavoratori.
- DPI:
- Dispositivi di protezione individuale, come guanti, mascherine e camici.
Da ricordare
- Non compiere di tua iniziativa operazioni che non sono di tua competenza.
- La formazione si fa in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore.
- Le visite del medico competente contano come orario di lavoro, tranne le preassuntive.
Domande frequenti
Con l'Accordo Stato-Regioni 59/2025 la formazione generale dura almeno 4 ore e quella specifica 4, 8 o 12 ore a seconda del rischio basso, medio o alto. L'aggiornamento è di almeno 6 ore ogni 5 anni dalla data di fine corso. Quante ore valgono per te dipende dalla classe di rischio dell'azienda: lo trovi sull'attestato.
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