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Sicurezza sul lavoro dell'OSS: obblighi, diritti, formazione
Sicurezza e benessere dell'operatore

Sicurezza sul lavoro dell'OSS: obblighi, diritti, formazione

Aggiornato il 6 min di lettura

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In 30 secondi

  1. Il lavoratore deve usare bene i DPI, seguire le istruzioni e segnalare subito carenze e pericoli.
  2. La formazione va fatta in orario di lavoro e senza costi: generale 4 ore, specifica 4, 8 o 12 ore.
  3. In caso di pericolo grave e immediato puoi allontanarti senza subire pregiudizio.

Sicurezza sul lavoro non vuol dire solo «mettere i guanti». Per un OSS, tra rischio biologico, movimentazione dei pazienti, punture accidentali e aggressioni, conoscere cosa la legge chiede a te e cosa chiede al datore di lavoro è una forma di tutela. Il testo di riferimento è il D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza), modificato più volte, di recente anche dal decreto-legge 159/2025.

Cosa deve fare il lavoratore

L'articolo 20 parte da un principio: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in base alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In concreto devi:

ObbligoCosa significa in reparto
Osservare le disposizioni e le istruzioniSeguire protocolli e indicazioni su protezione collettiva e individuale
Usare correttamente attrezzature, sostanze e dispositiviSollevatori, ausili, prodotti chimici: come previsto
Usare in modo appropriato i DPIGuanti, mascherine, camici: indossati e usati bene
Segnalare subito carenze e pericoliUn ausilio rotto, un DPI mancante, un pavimento bagnato: lo dici al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezzaSenza autorizzazione, mai
Non compiere di tua iniziativa operazioni che non sono di tua competenzaO che possono compromettere la sicurezza tua o di altri
Partecipare alla formazioneQuella organizzata dal datore di lavoro
Sottoporti ai controlli sanitariLe visite del medico competente

Il fatto 💡: la lettera sulle operazioni «non di competenza» è la stessa logica dei limiti di mansione dell'OSS: se non è compito tuo, non lo fai di tua iniziativa, e questo vale anche per la sicurezza. Per sapere cosa spetta a un OSS vedi le mansioni aggiornate.

In pratica 🔧: nel caso di un pericolo grave e incombente la norma prevede che, in caso di urgenza e nell'ambito delle tue competenze e possibilità, ti adoperi per eliminare o ridurre il pericolo, e che ne dia notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Segnalare serve, e meglio se lo fai per iscritto, così resta traccia.

  • 4 ore

    formazione generale minima per i lavoratori

  • 12 ore

    formazione specifica in caso di rischio alto

  • 6 ore

    aggiornamento, ogni 5 anni dalla fine del corso

  • 90%

    frequenza minima per accedere alla verifica finale

La mappa dell’argomento

Sicurezza sul lavoro

  • Il tuo dovere

    • Seguire le istruzioni
    • Usare bene DPI e ausili
    • Segnalare subito i pericoli
  • La formazione

    • In orario di lavoro
    • Senza costi per te
    • Aggiornamento ogni 5 anni
  • Pericolo grave

    • Puoi allontanarti
    • Nessun pregiudizio (art. 44)
    • Avvisa colleghi e preposto
  • Visite mediche

    • Obbligo del lavoratore
    • Contano come orario di lavoro
    • Tranne quelle preassuntive

Ore minime di formazione per classe di rischio

GeneraleSpecifica
Rischio basso4 ore4 ore
Rischio medio4 ore8 ore
Rischio alto4 ore12 ore

La formazione: cosa spetta e quando

Il datore di lavoro deve garantire a ogni lavoratore una formazione sufficiente e adeguata: concetti di rischio, danno e prevenzione, organizzazione aziendale della prevenzione, diritti e doveri di tutti, rischi legati alla mansione e al settore, tenendo conto anche delle conoscenze linguistiche (art. 37).

  • Quando: all'inizio del rapporto di lavoro, quando cambi mansione o vieni trasferito, e quando vengono introdotte nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Il Ministero del Lavoro ha chiarito nelle FAQ sull'Accordo 2025 che la formazione va fatta nei momenti indicati dall'articolo 37 e non «entro 60 giorni dall'assunzione».
  • Dove e a che prezzo: durante l'orario di lavoro e senza costi per il lavoratore.
  • Ripetizione: la formazione va ripetuta periodicamente, secondo l'evoluzione dei rischi.

Quante ore: l'Accordo Stato-Regioni 59/2025

Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025) fissa durata e contenuti minimi dei corsi. Per i lavoratori:

CorsoDurata minima
Formazione generale4 ore
Formazione specifica, rischio basso4 ore
Formazione specifica, rischio medio8 ore
Formazione specifica, rischio alto12 ore
Aggiornamento6 ore, ogni 5 anni dalla data di fine corso

L'aggiornamento va fatto prima della scadenza anche quando cambia la valutazione dei rischi o quando le verifiche sull'efficacia della formazione lo rendono necessario. Per essere ammessi alla verifica finale occorre aver frequentato almeno il 90% delle ore, e l'attestato è valido su tutto il territorio nazionale.

Il fatto 💡: tra il 19 maggio 2025 e il 19 maggio 2026 si potevano ancora avviare corsi secondo i precedenti accordi, poi abrogati. Dai corsi avviati dal 19 maggio 2026 valgono le nuove regole.

Attenzione ⚠️: la classe di rischio dipende dal codice ATECO dell'azienda. Nell'Allegato IV dell'Accordo la sanità e l'assistenza sociale (settore Q) rientrano nel rischio alto, con l'assistenza sociale non residenziale (codice 88) nel rischio medio. Guarda sul tuo attestato quale corso e quante ore risultano.

Pericolo grave e immediato: l'articolo 44

Se il pericolo è grave, immediato e non evitabile e ti allontani dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non puoi subire pregiudizio alcuno e devi essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Se in quella situazione non riesci a contattare il superiore e prendi misure per evitare le conseguenze del pericolo, non subisci pregiudizio per quell'azione, a meno che tu abbia commesso una grave negligenza.

Attenzione ⚠️: l'articolo riguarda un pericolo davvero grave e immediato, non ogni situazione scomoda. Se devi allontanarti da un'area pericolosa, per esempio per una minaccia violenta, avvisa subito colleghi e preposto e segui il protocollo di emergenza della struttura: non lasciare nessuno senza che qualcuno sappia cosa sta succedendo.

Visite del medico competente

I controlli sanitari previsti dal decreto, o disposti dal medico competente, sono un tuo obbligo, ma con una tutela: dopo il decreto-legge 159/2025 devono essere computati nell'orario di lavoro, tranne quelli fatti prima dell'assunzione. Cosa chiedere e cosa aspettarsi dalle visite è nell'articolo sulla sorveglianza sanitaria.

La Gazzetta dell'OSS

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Aggressioni e condotte moleste

Il decreto-legge 159/2025 ha aggiunto tra le misure generali di tutela (art. 15) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori. Per chi lavora con pazienti agitati, familiari tesi o turni di notte, è un riferimento utile. Cosa fare se succede è in Ti hanno aggredito in turno: le prime 24 ore.

Cosa fare se qualcosa non va

  1. Segnala subito al preposto, al dirigente o al datore di lavoro, meglio per iscritto
  2. Informa il RLS, se c'è, soprattutto se il problema riguarda più colleghi
  3. Conserva una copia della segnalazione e annota data e circostanze
  4. In caso di pericolo grave e immediato, ricorda l'articolo 44 e metti in sicurezza prima di tutto te stesso e le persone assistite

Dove finisce la tua competenza

Tu non: valuti i rischi dell'azienda, scegli quali DPI acquistare, organizzi la formazione, decidi di tua iniziativa operazioni o manovre fuori dalla tua mansione, rimuovi o modifichi un dispositivo di sicurezza.

Tu sì: segui le istruzioni, usi correttamente DPI e ausili, segnali subito carenze e pericoli, partecipi a formazione e visite, ti informi quando qualcosa non è chiaro.

In sintesi

PuntoCosa ricordare
NormaD.Lgs. 81/2008, modificato di recente dal D.L. 159/2025
Tuo dovereSeguire le istruzioni, usare bene i DPI, segnalare, non uscire dalla tua competenza
FormazioneAll'inizio del rapporto, in orario di lavoro, senza costi
Ore minimeGenerale 4; specifica 4, 8 o 12 secondo il rischio; aggiornamento 6 ogni 5 anni
Pericolo gravePuoi allontanarti senza subire pregiudizio (art. 44)
Visite del medico competenteContano come orario di lavoro, tranne le preassuntive

Cosa fare adesso

0 di 4

Stampa la scheda di una pagina con i passi principali, da tenere in reparto o salvare in PDF.

📖 Parole difficili

Preposto:
Una delle persone a cui segnali subito carenze e pericoli, insieme al datore di lavoro e al dirigente.
Medico competente:
Il medico che dispone i controlli sanitari previsti dal decreto per i lavoratori.
DPI:
Dispositivi di protezione individuale, come guanti, mascherine e camici.

Da ricordare

  • Non compiere di tua iniziativa operazioni che non sono di tua competenza.
  • La formazione si fa in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore.
  • Le visite del medico competente contano come orario di lavoro, tranne le preassuntive.
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Domande frequenti

Con l'Accordo Stato-Regioni 59/2025 la formazione generale dura almeno 4 ore e quella specifica 4, 8 o 12 ore a seconda del rischio basso, medio o alto. L'aggiornamento è di almeno 6 ore ogni 5 anni dalla data di fine corso. Quante ore valgono per te dipende dalla classe di rischio dell'azienda: lo trovi sull'attestato.

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Vincenzo Talia

Vincenzo Talia

OSS dal 2012, fondatore di Portale OSS.

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